Sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 febbraio 1959 l'applicazione della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati, stabilite con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, numero 1166, e' sospesa per tre anni.
2. Per lo stesso periodo di tempo rimangono sospese le norme del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, che disciplinano la produzione ed il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati.
Art. 2
1. La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche al mercurio metallo prodotto ed immesso entro il 31 gennaio 1959 nei magazzini di cui all'art. 3 del citato decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, e che, alla data anzidetta, trovavasi giacente nei magazzini stessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - COLOMBO - DEL BO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA