Proroga del termine relativo all'esecuzione delle opere di sistemazione del promontorio di San Benigno in Genova
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine di anni trenta, previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 dicembre 1946, n. 737, per la esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione del promontorio di San Benigno, e' sostituito dal termine di anni quaranta.
Art. 2
1. Per l'esecuzione delle opere ed altri impianti in tutta la zona compresa nel progetto sopracitato, si applicheranno le norme di cui al primo e al secondo comma dell'art. 38 del testo-unico 16 gennaio 1936, n. 801.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - JERVOLINO - TOGNI - TAVIANI - TAMBRONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA