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Proroga del termine relativo all'esecuzione delle opere di sistemazione del promontorio di San Benigno in Genova

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Per l'esecuzione delle opere ed altri impianti in tutta la zona compresa nel progetto sopracitato, si applicheranno le norme di cui al primo e al secondo comma dell'art. 38 del testo-unico 16 gennaio 1936, n. 801.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - JERVOLINO - TOGNI - TAVIANI - TAMBRONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA