Norme per il conferimento della qualifica di primo capitano a talune categorie di capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 2
1. Ferme restando le disposizioni che prevedono il conferimento della qualifica di primo capitano ai capitani dell'Esercito e della Marina e ai tenenti di vascello nonche' ai capitani dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano compiuto dodici anni di grado, la qualifica stessa e' conferita ai capitani delle predette Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che, abbiano compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di eta' compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano e' quello finale della carriera.
Art. 3
1. All'onere di lire 3.873.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1958-59, sara', fatto fronte, per lire 3.870.000 con gli stanziamenti dei capitoli n. 28 (lire 714.000), n. 30 (lire 156.000), n. 73 (lire 550.000) e n. 75 (lire 2.450.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto e per lire 3000 con gli stanziamenti del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA