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Disposizioni per l'espletamento di concorsi a premi e di altre iniziative dirette a favorire l'incremento della produttivita' in agricoltura

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Allo scopo di agevolare la adozione di indirizzi tecnici ed economici suscettibili di determinare sensibili riduzioni dei costi di produzione nonche' quelli diretti a conseguire le necessarie trasformazioni colturali, in rapporto alle mutate esigenze dei consumi e ai nuovi compiti che l'agricoltura italiana e' chiamata a svolgere nel campo della cooperazione internazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad indire concorsi a premi e a promuovere iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo interessanti la produttivita' agricola.

Art. 2

1. Al pagamento dei premi e delle spese inerenti ai concorsi e alle altre iniziative di cui al precedente art. 1 comprese quelle inerenti alle indagini e agli accertamenti necessari al loro espletamento, si provvede mediante apertura di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e di altri funzionari all'uopo delegati. Le aperture di credito, limitatamente ai premi inerenti alle gare nazionali, potranno essere disposte anche in eccedenza ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni per l'esecuzione dei concorsi sono emanate con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

3. Ai concorsi possono partecipare anche gli agricoltori operanti nelle Regioni a statuto speciale.

4. Le disposizioni relative alle gare provinciali e regionali sono emanate d'intesa con le singole Amministrazioni regionali.

5. I concorsi possono avere durata anche superiore alla annata agraria.

Art. 3

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 2.100 milioni di lire da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di 700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1959-1969 al 1961-62, restando determinato nella misura massima di 150 milioni per ognuno dei suddetti esercizi l'importo delle spese di carattere generale connesse con l'organizzazione e l'espletamento dei concorsi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - RUMOR - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA