Esenzione dal limite di eta' per il concorso all'ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Limitatamente al primo concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto successivamente alla entrata in vigore della presente legge, nessun limite di eta' e' richiesto per l'ammissione al concorso medesimo nei riguardi degli appuntati e delle guardie di detto Corpo che non poterono partecipare ad alcuno dei precedenti concorsi per lo stesso grado per aver superato l'eta' richiesta.
2. La disposizione della presente legge e' applicabile anche alle guardie e guardie scelte appartenenti al Corpo degli agenti di custodia che si trovino in analoghe condizioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA