Autorizzazione della spesa di lire 121.125.000 a favore degli Enti autonomi lirici e del Ministero dei trasporti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 87.125.000 da destinare alla concessione di contributi straordinari a favore degli Enti autonomi lirici.
Art. 2
1. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 34.000.000 da destinare al Ministero dei trasporti - Direzione generale ferrovie dello Stato, Servizio commerciale e del traffico, a titolo di parziale rimborso delle maggiori facilitazioni applicate - rispetto a quelle vigenti - per il trasporto di complessi, materiali e attrezzi degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, per l'esercizio finanziario 1956-57.
Art. 3
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fronteggiato con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1957-58.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA