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Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi nell'esercizio finanziario 1954-55, per mercedi ai detenuti lavoranti nelle case di pena

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' data sanatoria all'eccedenza di spesa di lire 11.810.415 verificatasi nell'esercizio finanziario 1954-55 per mercedi ai detenuti lavoranti nelle case di pena.

Art. 2

1. All'onere di cui al precedente articolo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, si provvedera' a carico del capitolo n. 73 dello stesso stato di previsione per l'esercizio finanziario 1958-59.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA