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Proroga dell'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti relativi all'ammasso per contingente del frumento

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 14 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 397, e' prorogata con efficacia dal giorno della sua cessazione, fino al 31 dicembre 1961, per i documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni dell'ammasso per contingente del frumento, disposto con il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - RUMOR - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA