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Provvedimenti in materia di tasse di concessione governativa sugli abbonamenti alle trasmissioni televisive

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La tassa di concessione governativa riguardante i libretti di abbonamento alle trasmissioni televisive per uso privato, istituita con la legge 10 dicembre 1954, n. 1150, modificata, quanto alla misura, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1413, puo' essere corrisposta, nel caso di pagamento rateale del canone di abbonamento alle trasmissioni televisive, a rate uguali, alle scadenze stabilite per le singole rate di abbonamento, insieme con le rate stesse.

2. In tal caso, la tassa e' dovuta nella misura di lire 1.020, per ciascuna rata semestrale o di lire 530 per ciascuna rata trimestrale.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto del 1 gennaio 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA