Assegnazione al comune di Recoaro, per la durata di quattro anni, di un contributo annuo di lire 10 milioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' assegnato al comune di Recoaro un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, che fara' carico all'Azienda patrimoniale di Recoaro.
Art. 2
1. L'assegnazione di cui al precedente articolo resta fissata per la durata di anni quattro, con decorrenza dal 1 gennaio 1958.
Art. 3
1. L'erogazione del contributo e' subordinata all'espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare la attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative rivolte ad abbellire ed a rendere piu' confortevole il centro di cura.
Art. 4
1. Il pagamento del contributo dovuto al Comune, a norma dell'art. 1, sara' effettuato dalla Societa' concessionaria delle Terme di Recoaro, in unica soluzione, entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi aziendali e dopo che il Comune stesso avra' rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle partecipazioni statali e al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, apposita relazione, approvata dal prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedente anno, per il titolo di cui sopra, e dopo che i predetti Ministeri avranno dato il proprio benestare.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - FERRARI AGGRADI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA