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Concessioni di competenza dei prefetti per i depositi di olii minerali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di olii minerali e loro derivati, indicati nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, il prefetto della Provincia provvede, quando trattasi di depositi per usi privati, agricoli o industriali, sentito il parere del Comando del Corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, per quanto di rispettiva competenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - TAMBRONI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA