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Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960

Testo vigente

Nota di variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle Casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).

2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinare e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella B).

Art. 5

1. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.

Art. 6

1. Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1959-60 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 7

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1959-60 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 8

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, e stabilita' in lire 560 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte Costituzionale per l'esercizio 1959-60.

Art. 10

1. Per l'esercizio finanziario 1959-60 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, e' autorizzata in lire 2.756.550.000.

2. Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000 previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 11

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1959-60 una assegnazione da parte del Tesoro di lire 3.500.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.