Istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita una imposta di fabbricazione nella misura di lire 12.000 per quintale sulla margarina.
Art. 2
1. La margarina prodotta nel territorio nazionale deve essere addizionata con olio di sesamo, quale rivelatore, con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.
2. La margarina importata dall'estero deve giungere gia' addizionata con olio di sesamo quale rivelatore.2
Art. 3
1. Chiunque intende fabbricare margarina di cui al precedente art. 1 deve presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare la attivita'.
2. La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento e dallo schema degli impianti, deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:
a) la denominazione della ditta e le generalita' di chi la rappresenta;
b) la localita' in cui si trova lo stabilimento;
c) le caratteristiche e la potenzialita' dell'impianto nonche' il numero e il tipo degli apparecchi installati;
d) il processo di lavorazione da seguire;
e) la potenzialita' giornaliera di lavorazione;
f) la qualita' e la quantita' delle materie prime che si intendono detenere per la fabbricazione;
g) la quantita' di margarina che si intende produrre;
h) i locali destinati a magazzini vincolati alla finanza per la custodia della margarina ottenuta.
3. L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, verifica e suggella gli apparecchi, in modo da impedirne l'uso senza la dichiarazione di lavoro prescritta a termini del successivo art. 7 e rilascia una licenza di esercizio di cui al successivo art. 4.
4. Uguale denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla data, di entrata in vigore della presente legge da chi gia' esercita gli stabilimenti nei quali viene fabbricata la margarina.2
Art. 4
1. Chiunque intende fabbricare margarina deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.
2. Tale licenza e' soggetta ad un diritto annuale di lire 15.000.
3. Il diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.
4. La licenza e' valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui e' stata rilasciata.
5. Per l'anno 1959 la riscossione del diritto e' limitata al rateo afferente al periodo di tempo decorrente dal giorno della presentazione della denunzia2
Art. 5
1. I locali di fabbrica e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione, distinti da quelli, sono soggetti a vigilanza continuativa della finanza.
2. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di eseguire riscontri negli stabilimenti, nei laboratori e nei locali annessi nei, quali si impiega la margarina, nonche' nei depositi nei quali essa e' custodita.
3. L'Amministrazione ha altresi' la facolta' di ordinare tutte le opere e prescrivere le misure, a spese del fabbricante, che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali, nonche' di applicare agli apparecchi e agli impianti bolli e suggelli.2
Art. 6
1. La margarina e' accertata a peso, da parte del funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica, all'atto della produzione.
2. Ove il prodotto non sia subito estratto dalla fabbrica o impiegato direttamente nella stessa fabbrica, previo pagamento dell'imposta, deve essere custodito in appositi magazzini vincolati alla finanza.
3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la competente Sezione di tesoreria provinciale, ed il fabbricante deve esibire la relativa quietanza all'atto della estrazione del prodotto dalla fabbrica oppure dai predetti magazzini.2
Art. 7
1. Le ditte esercenti la fabbricazione di margarina debbono presentare almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale sono indicati:
a) la denominazione della ditta e le generalita' di chi la rappresenta;
b) la localita' in cui si trova lo stabilimento;
c) il tempo continuativo, o distinto in vari periodi, in cui si intende dar corso alla produzione della margarina;
d) la qualita' e la quantita' degli oli di semi nonche' delle altre materie prime da impiegare;
c) la quantita' di margarina da ottenere.
2. La ditta non puo' fabbricare margarina in quantita' maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una dichiarazione suppletiva di lavoro per la produzione eccedente quella gia' dichiarata.2
Art. 8
1. Le materie prime debbono essere custodite in apposito magazzino ed il loro movimento deve risultare da un registro di carico e scarico fornito dall'Amministrazione nel quale si annoteranno, nella parte del carico, il quantitativo delle materie stesse introdotte in magazzino, e in quella dello scarico il quantitativo estratto per la lavorazione con riferimento alla dichiarazione di lavoro.2
Art. 9
1. I fabbricanti e gli importatori di margarina sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, nel quale deve essere indicato:
a) nella parte del carico, rispettivamente, la quantita' di margarina fabbricata od importata, con l'indicazione, per quest'ultima, degli estremi della relativa bolletta di importazione;
b) nella parte dello scarico, la quantita' di margarina di volta in volta ceduta a terzi, con l'indicazione dell'acquirente e con riferimento alle fatture emesse.2
Art. 10
1. Gli esercenti stabilimenti per la produzione di margarina devono prestare cauzione in ragione del 10 per cento dell'imposta corrispondente alla quantita' massima di margarina che essi intendono detenere nei magazzini vincolati alla finanza, ai quali sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di merci estere in magazzini di proprieta' privata.2
Art. 11
1. Sulla margarina esportata all'estero direttamente dalle fabbriche produttrici e' accordato l'abbuono della imposta di fabbricazione.
2. Il trasporto dalla fabbrica alla dogana di uscita sara' vincolato a bolletta di cauzione, da emettersi dall'Ufficio finanziario al quale e' affidata la vigilanza, osservati la legge e il regolamento doganale.2