Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le somme occorrenti a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa sono accreditate alle contabilita' speciali delle Prefetture sul fondo che a tal fine viene stanziato annualmente sull'apposito capitolo della categoria "Movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
2. Le somme accreditate a norma del precedente comma vengono versate in Tesoreria con imputazione fondo che a tal fine viene stanziato annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ed iscritto nella categoria "Movimento di capitali", quando cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
Art. 2
1. Per l'esercizio finanziario 1958-59 l'ammontare del fondo di cui all'art. 1 e' fissato in lire 600 milioni.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'interno, i criteri per l'impiego del Fondo.
Art. 3
1. L'art. 320 del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e' abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 giugno 1959
GRONCHI
SEGNI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA