diritto.io

Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le somme occorrenti a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa sono accreditate alle contabilita' speciali delle Prefetture sul fondo che a tal fine viene stanziato annualmente sull'apposito capitolo della categoria "Movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

2. Le somme accreditate a norma del precedente comma vengono versate in Tesoreria con imputazione fondo che a tal fine viene stanziato annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ed iscritto nella categoria "Movimento di capitali", quando cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Art. 2

1. Per l'esercizio finanziario 1958-59 l'ammontare del fondo di cui all'art. 1 e' fissato in lire 600 milioni.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'interno, i criteri per l'impiego del Fondo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 giugno 1959
GRONCHI
SEGNI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA