Sospensione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Fino al 30 giugno 1963 il diritto erariale di cui allo art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, non verra' applicato su un contingente annuo di quintali ottocentomila di saccaromelasso di produzione nazionale.
2. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialita' produttiva di ciascuno stabilimento in attivita' al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ed alle rispettive esigenze lavorative.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 giugno 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA