diritto.io

Proroga del termine stabilito dall'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni attualmente in vigore concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione dei film di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 897, scadenti il 30 giugno 1959, continueranno ad applicarsi fino all'entrata in vigore di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1959.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA