Misura della tassa erariale da applicarsi ai trasporti merci con resa accelerata che si effettuano in servizio cumulativo interno tra le Ferrovie dello Stato e le Aziende concessionarie di ferrovie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La tassa erariale stabilita dall'art. 6, punto 2), del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella misura del 3 per cento per i trasporti merci a velocita' ordinaria, e' applicata, nella stessa misura del 3 per cento, anche ai trasporti merci effettuati con resa accelerata quando trattasi di trasporti in servizio cumulativo interno tra le Ferrovie dello Stato e le aziende esercenti ferrovie in regime di concessione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1959
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA