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Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi una anticipazione di lire 40 miliardi sui fondi dei conti correnti postali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sui fondi dei conti correnti postali di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni fino all'ammontare di 40 miliardi di lire per il miglioramento ed il potenziamento dei propri impianti e servizi e per la costruzione di alloggi da cedere in locazione dall'Amministrazione al personale postelegrafonico.

Art. 2

1. Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 saranno somministrate in ragione di lire 8 miliardi all'anno per cinque anni a partire dal 1 luglio 1959.

Art. 3

1. Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per la somministrazione delle anticipazioni saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

2. Nello stato di previsione della spesa di detta Amministrazione verranno stanziate in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative al miglioramento ed al potenziamento degli impianti e servizi ed alla costruzione di alloggi di cui al precedente art. 1.

Art. 4

1. L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in venticinque anni al tasso vigente per i mutui alla data della concessione, decorrera' dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione.

2. Nello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e dei telegrafi saranno iscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di ammortamento.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1959
GRONCHI
SEGNI - SPATARO - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA