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Norme integrative della legge 22 dicembre 1957, n. 1234

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli impiegati delle carriere speciali di cui alla parte II, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che siano stati inquadrati al 1 luglio 1956 nella qualifica di segretario od equiparata, o che a tale qualifica siano successivamente pervenuti o pervengano ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, oppure mediante gli esami previsti dall'art. 362 del citato testo unico, possono conseguire la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, mediante:

  1. a) scrutinio per merito comparativo, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1234;

  2. b) concorso per esami, di cui all'art. 196 del testo unico sopra citato, prescindendo dalle anzianita' stabilite dall'articolo stesso.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939, che abbiano ottenuto la promozione a segretario, o qualifica equiparata, delle carriere speciali mediante scrutinio per merito comparativo in applicazione dell'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270.

Art. 2

1. La ripartizione dei posti da conferire mediante i sistemi di avanzamento previsti dalle lettere a) e b) del precedente articolo, e' effettuata, entro il limite delle disponibilita' di organico, sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che hanno titolo a partecipare allo scrutinio, ed il numero degli impiegati della carriera di concetto dello stesso ruolo che non hanno i requisiti per essere ammessi allo scrutinio medesimo ma hanno compiuto, nella carriera predetta, nove anni di effettivo servizio, se muniti di diploma di laurea o titolo equipollente, ovvero tredici anni di effettivo servizio, se provvisti soltanto di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

2. La frazione di posto superiore alla meta' si considera come posto intero.

Art. 3

1. Nei confronti degli impiegati che conseguono la nomina a vice direttore o qualifica equiparata, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, i quali siano pervenuti al grado 9° di gruppo B con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1956, o che alla stessa data fossero in possesso dell'anzianita' prescritta per la ammissione ai normali concorsi per esami per la promozione a tale grado, la suddetta nomina e' riportata a tutti gli effetti al 1 luglio 1956, fermo l'ordine di graduatoria.

Art. 4

1. I posti conferibili in soprannumero nella qualifica di vice direttore delle carriere speciali, ai sensi degli articoli 361 e 364 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono attribuiti con gli scrutini per merito comparativo previsti dall'art. 1 della presente legge, fermi restando anche i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 366 del medesimo testo unico in favore degli impiegati di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939.

2. In corrispondenza ai posti in soprannumero di cui al precedente comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale della carriera di concetto.

3. Il riassorbimento dei posti in soprannumero e' effettuato con le vacanze che si verificheranno nella qualifica di vice direttore, o equiparata, a decorrere dal 1 gennaio 1960.

Art. 5

1. I concorsi per esami e per esame speciale per la nomina a vice direttore o qualifica equiparata delle carriere speciali, indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno revocati, qualora alla stessa data non siano state iniziate le prove di esame.

2. I posti gia' destinati ai concorsi revocati sono conferiti a norma del precedente art. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA