Costituzione in Comune autonomo della frazione di Lignano Sabbiadoro del comune di Latisana in provincia di Udine
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La frazione di Lignano Sabbiadoro del comune di Latisana, in provincia di Udine, e' eretta in Comune autonomo, con denominazione e capoluogo Lignano Sabbiadoro.
Art. 2
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione dei confini del nuovo comune di Lignano Sabbiadoro.
2. Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', con suo decreto al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Latisana ed il comune di Lignano Sabbiadoro, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Latisana.
3. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.
4. della legge comunale e provinciale e successive modifiche.
5. Al personale in servizio presso il comune di Latisana che sara' inquadrato negli organici del comune di Lignano Sabbiadoro sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA