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Estensione a favore dell'Ente nazionale delle Tre Venezie, di talune provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1958, n. 310, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle inondazioni del novembre 1957

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 310, si applicano anche a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per la azienda "Aurora" in comune di Porto Tolle sommersa dalle inondazioni del novembre 1957, fermo restando l'obbligo, contenuto nel quinto comma del citato articolo, del reimpiego della somma ottenuta nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi prodottivi in agricoltura.

Art. 2

1. A norma delle disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1955, n. 240, in quanto applicabili, il reimpiego della somma di cui all'articolo precedente e la nuova formazione di imprese agricole organiche ed autosufficienti, dia cedere a riscatto ai fini della formazione della piccola proprieta' contadina, saranno realizzati nell'interesse delle famiglie che ne facciano richiesta e che gia' avevano trovato occupazione e lavoro nella azienda "Aurora".

Art. 3

1. La spesa derivante dall'applicazione dei precedenti articoli sara' posta a carico della somma stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1958-59 in applicazione della citata legge 18 marzo 1958, n. 310.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - RUMOR - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA