Norme sulla carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la prima applicazione dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato a conferire in soprannumero, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, un posto di commissario amministrativo capo e due posti di commissario amministrativo superiore nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri ad impiegati delle carriere direttive di altre Amministrazioni dello Stato che rivestano qualifica corrispondente o che abbiano tre anni di anzianita' nella qualifica inferiore.
2. Il posto in soprannumero di commissario amministrativo capo sara' riassorbito dopo la promozione o la cessazione dal servizio degli impiegati che attualmente rivestono la qualifica di commissario amministrativo superiore e di quelli che saranno nominati alla predetta qualifica in' virtu' del precedente comma.
3. Nell'organico del ruolo saranno tenuti complessivamente scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi.
Art. 2
1. Il ruolo speciale transitorio di gruppo A del Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 10, primo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, sostituito dal ruolo direttivo aggiunto in virtu' dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e' posto in corrispondenza della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.
Art. 3
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di commissario amministrativo di 3ยช classe, a cui possono partecipare gli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui al precedente articolo, i quali abbiano maturato, alla data del bando di concorso, una anzianita' complessiva di almeno otto anni nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto.
2. La Commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa e' presieduta da un inviato straordinario e Ministro plenipotenziario ed e' composta di un consigliere di Stato e di tre funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a primo segretario di Legazione.
3. I titoli da valutare ai fini del concorso sono:
a) la qualita' del servizio prestato;
b) gli incarichi di natura amministrativa svolti in Italia e all'estero;
c) la conoscenza di lingue straniere;
d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturita' del candidato.
4. I titoli di cui alle lettere a) e b) devono riferirsi al servizio prestato, o nel ruolo speciale transitorio, o nel ruolo aggiunto, o in entrambi.
5. La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione della qualita del servizio di cui alla lettera a), di quindici punti per la valutazione degli incarichi di cui alla lettera b) e di dieci punti per ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere c) e d).
6. Per conseguire l'idoneita' il candidato deve riportare almeno venti punti nella valutazione della qualita' del servizio prestato; qualora abbia conseguito l'idoneita', al voto ottenuto si aggiungono i punti riportati nella altre categorie di titoli.
7. I candidati che abbiano conseguito l'idoneita' nella valutazione della qualita' del servizio sono ammessi a sostenere l'esame che consiste in una prova orale vertente sul diritto costituzionale, sul diritto amministrativo e sulla contabilita' generale dello Stato, con riferimento ai se vizi d'istituto dell'Amministrazione degli affari esteri.
8. Per la valutazione di tale prova, la Commissione esaminatrice del concorso dispone di trenta punti e per conseguire l'idoneita' il candidato deve riportare almeno venti punti.
9. La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei e' formata secondo la votazione complessiva risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli riportati nella prova di esame.
10. Il decreto che indice il concorso e' pubblicato nel "Foglio di comunicazioni" del Ministero degli affari esteri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - PELLA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA