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Premi di congedamento ai volontari specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e rafferme dei volontari specializzati dell'Esercito

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le misure del premio di congedamento previsto dallo art. 1 della legge 22 agosto 1951, n. 1064, sono fissate, per gli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, come segue:

  1. 1) lire 10.000 al compimento del dodicesimo mese di servizio;

  2. 2) lire 25.000 al compimento del ventiquattresimo mese di servizio lire 50.000 al compimento del trentesimo mese di servizio;

  3. 3) lire 75.000 al compimento del terzo anno di servizio;

  4. 4) lire 100.000 al compimento del quarto anno di servizio lire 135.000 al compimento del quinto anno di servizio;

  5. 5) lire 160.000 al compimento del sesto anno di servizio;

  6. 6) lire 180.000 al compimento del settimo anno di servizio;

  7. 7) lire 200.000 dopo otto anni e oltre di servizio.

La frazione di anno superiore ai sei mesi si considera anno intero. Nei casi in cui risulti piu' favorevole, la misura di detto premio continua ad essere determinata in base alle norme di cui al citato articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 1064.

Art. 3

1. Alla copertura dell'onere presunto di lire 132.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60, sara' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 151 (26.000.000), n. 159 (60.000.000) e n. 169 (46.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1958-59.

2. Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si fara' luogo ad apposita assegnazione: pertanto agli stessi si provvedera' nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernente spese per i servizi.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA