Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita', dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1959-60 le seguenti assegnazioni:
1) lire 1.100.000.000, per la concessione di un contributo straordinario per il funzionamento dei Patronati scolastici;
2) lire 2.000.000.000, per la concessione di contributi straordinari agli Istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle Universita', degli Istituti di istruzione superiore, degli Osservatori astronomici, delle Scuole di ostetricia e degli altri Istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico;
3) lire 20.000.000, quale concorso straordinario per l'ammodernamento dell'organizzazione bibliografica nazionale di diffusione della lettura (biblioteche popolari), per l'attrezzatura dei posti di prestito e per l'acquisto di bibliobus;
4) lire 200.000.000, quale spesa straordinaria, per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;
5) lire 5.000.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale;
6) lire 3.131.500.000, di cui ai capitoli dal n. 269 a 279, quali spese per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, nonche' per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere l'istruzione nel popolo;
7) lire 135.000.000 di cui ai capitoli dal n. 280 a 283, quali spese per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 31 febbraio 1947, n. 27.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA