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Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (appendice n. 1).

Art. 3

1. L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 35.500.000.000.

Art. 4

1. I capitoli della parte passiva del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA