Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).
Art. 3
1. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e al far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 2).
Art. 4
1. Ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, e 28 giugno 1956, n. 716, la somma da inscrivere nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per le spese relative all'impianto di collegamenti telefonici e per i contributi di cui all'art. 1 dello stessa, legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e' determinata, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 2 miliardi.
Art. 5
1. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1959-60, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale, dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA