Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito e l'acquavite di vino
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine del 31 agosto 1959, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 1 luglio 1959, n. 458, e' prorogato al 15 ottobre 1959, mentre il termine del 31 luglio 1959, di cui all'art. 3 della stessa legge, e' prorogato al 15 settembre 1959.
2. E' data facolta' al Ministro per l'agricoltura di ridurre il prezzo minimo di acquisto del vino destinato alla distillazione, di cui all'art. 3 della legge richiamata nel comma precedente, fino a lire 370.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - RUMOR - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA