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Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1958-59

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1958-59, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, del bilancio e delle partecipazioni statali, per l'esercizio finanziario 1958-59, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 3

1. Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di State, dell'Azienda monopolio banane, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1958-59, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Art. 4

1. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per l'esercizio finanzia rio 1958-59, concernente i capitoli per i quali e concessa, la facolta' di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli:

2. Ministero del tesoro:
Cap. n. 456-bis. - Spese per il recupero di crediti erariali, ecc.
Cap. n. 726-bis. Conferimento dello Stato per la costituzione del capitale, ecc.

3. Ministero delle partecipazioni statali:
Cap. n. 26-bis. - Indennita' per una sola volta, ecc.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA