Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1958, n. 818, e che ha la finalita' di svolgere ricerche e studi nel campo congiunturale, e' attribuita la personalita' giuridica di diritto pubblico.
2. L'Istituto e' posto sotto la vigilanza del Ministero del bilancio.
Art. 2
1. Il Ministro per il bilancio presiede, di diritto, il Consiglio generale.
2. L'iniziativa e la responsabilita' per l'esplicazione dell'attivita' dell'Ente in relazione ai fini istituzionali restano agli organi previsti dallo statuto dell'Istituto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.
Art. 3
1. E' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 4.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
2. Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
Art. 4
1. La dotazione organica e il rapporto d'impiego del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto sono disciplinati con apposita deliberazione del Consiglio generale da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per il bilancio di concerto col Ministro per il tesoro.
Art. 5
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il bilancio di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno approvate le opportune modifiche dello Statuto, deliberate dal Consiglio generale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco) in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA