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Istituzione del nuovo organico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituito il ruolo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, appartenenti alla carriera di concetto.

2. Il numero dei posti, le qualifiche del personale del predetto ruolo, risultano dalla tabella annessa alla presente legge.

3. A tale personale si applicano integralmente le norme comuni sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2

1. Di conseguenza sono soppressi il ruolo organico degli economi dei convitti nazionali di cui alla tabella annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 31-b), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 32-a), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed i ruoli organici dei segretari e degli economi-cassieri degli educandati femminili dello Stato, di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, alle leggi 25 luglio 1952, n. 1079, 22 marzo 1952, n. 209, al quadro 31-b), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 32-a), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3

1. Il personale dei soppressi ruoli e' inquadrato, all'atto della entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico unico di cui al precedente articolo 1, nella qualifica indicata nell'annessa tabella, corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando, nel nuovo ruolo e nella qualifica predetti, la relative anzianita', maturata nei soppressi ruoli, ai fini della successiva progressione di carriera e delle attribuzioni degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 4

1. E' soppresso il posto di primo applicato presso lo educandato femminile "M. Adelaide" di Palermo, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 1079, al quadro 51-b) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, al quadro 53-a) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed e' ridotto da 155 a 153 il numero dei posti di vice rettore aggiunto di 3a classe nei convitti nazionali di cui al decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1065, al quadro 13-c) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 13-6) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5

1. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione dello articolo 1 si provvede con la corrispondente economia, conseguente alla soppressione dei posti di organico di cui all'articolo 4.

2. TABELLA
Coeffi-
ciente Posti
402 - Ragionieri economi principali.................... N. 8 325 - Primi ragionieri economi......................... " 17 271 - Ragionieri economi............................... " 23 229 - Ragionieri economi aggiunti...................... " 27 202 - Vice ragionieri economi.......................... " 27 ----- N. 75

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONNELLA