Indennita' ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
Art. 1
1. L'indennita' fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche e' fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.
2. Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualita' di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennita' di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.
3. L'indennita' stessa e' corrisposta ai presidenti, ai consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento od assenza di componenti effettivi o per particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.
4. Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato tra i piu' contemporaneamente nominati, se la qualifica non e' espressamente indicata.
Art. 2
1. E' istituita una tassa per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi proposti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti ai Tribunali regionali, nella misura, rispettivamente, di lire 10.000 e lire 5.000.
2. La tassa e' riscossa mediante marche da bollo da apporsi sull'originale del ricorso.
Art. 3
1. All'onere annuo di lire 6.420.000 relativo all'esercizio finanziario 1959-60 si provvedera' con il gettito della tassa di cui al precedente articolo 2. Nel caso in cui tale gettito sia insufficiente, si provvedera' ulteriormente mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1959
GRONCHI
SEGNI - TOGNI - GONELLA - TAVIANI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA