Modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli articoli 162 e 163 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 162. (Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate). - I posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate sono resi cumulativi in un unico organico.
Art. 163. (Promozioni a consigliere di 2ª e 1ª classe). - La promozione a consigliere di 2ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione alla qualifica di consigliere di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per me rito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica".
Art. 2
1. Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le promozioni a ispettore generale e qualifiche equiparate nelle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, sono conferite anche in soprannumero, nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di direttore di divisione e ispettore generale e delle qualifiche comparate, computando per posto intero la frazione di posto.
2. La percentuale di cui al comma precedente e' ripartita nel modo seguente:
1) non piu' del 20 per cento nel primo anno;
2) non piu' del 10 per cento nel secondo anno;
3) non piu' del 5 per cento nel terzo anno.
3. I posti attribuibili in soprannumero che non vengano utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.
Art. 3
1. Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano sulla attuale dotazione organica complessiva delle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di divisione e qualifiche equiparate nei ruoli in cui non e' prevista la qualifica di ispettore generale o equiparata, ai fini della promozione a direttore di divisione o equiparato.
Art. 4
1. Al personale della pubblica sicurezza, inquadrato nella qualifica di commissario ai sensi degli articoli, 73 e 74, nn. 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che ha maturato l'anzianita' di tre anni nella qualifica stessa, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica di commissario capo per un numero di posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di commissario alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le promozioni conferite, a norma del precedente comma, ai commissari di pubblica sicurezza i quali rivestivano detta qualifica prima del 1 luglio 1956, hanno, con esclusione degli effetti economici, la stessa decorrenza delle promozioni a commissario capo disposte ai sensi dell'art. 368, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sempreche' alla data dello scrutinio previsto dal suindicato articolo gli stessi fossero in possesso dei requisiti prescritti.
Art. 5
1. I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono assorbiti a decorrere dalla fine del triennio di cui all'art. 2, con la cessazione dal servizio di coloro che li occupavano, o con la loro nomina a qualifica superiore.
2. In corrispondenza dei soprannumeri di cui al comma precedente sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.
Art. 6
1. Le promozioni a consigliere di 1ª classe e qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno conferite in applicazione dell'art. 1 agli impiegati che hanno conseguito l'idoneita' nei concorsi per merito distinto e nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'art. 361 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, attribuita al vincitore dell'ultimo esame speciale in possesso della minore anzianita' di servizio utile.
2. Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale, nel seguente ordine:
1) idonei nei concorsi di merito distinto;
2) idonei nei concorsi per esame speciale.
3. Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a direttore di sezione o qualifica equiparata secondo le norme contenute nell'art. 368 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.
Art. 7
1. Il terzo comma dell'art. 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' abrogato.
2. L'art. 167 dello stesso testo unico e' sostituito dal seguente:
"Art. 167. (Concorso speciale per la promozione a direttore di divisione). - L'esame del concorso speciale e' costituito da due prove scritte e da un colloquio, al quale; sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.
Una di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni connesse all'attivita' dell'Amministrazione cui appartengono.
Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve far pervenire alla Commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.
Il colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalita' dell'impiegato, della di lui preparazione professionale con particolare riguardo ai servizi prestati, nonche' all'attitudine alle funzioni superiori.
Nel concorso speciale e nello scrutinio per merito comparativo, va tenuto conto del profitto tratto dei corsi di perfezionamento.
Per il concorso speciale si applicano le disposizioni.
di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'Anmministrazione".
Art. 8
1. Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvedera' con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1959
GRONCHI
- TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA