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Miglioramenti economici al clero congruato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive disposizioni legislative, sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1958, alle seguenti misure:

2. Arcivescovo di sede metropolitana. . . . . . . . . . . . L. 1.686.484 Arcivescovi, vescovi, abati, prelati . . . . . . . . . . L. 1.592.791 Canonici, prima e seconda dignita. . . . . . . . . . . . . L. 374.775 Canonici, altre dignita', ed uffici di teologo e penitenziere. L. 327.927
Canonici semplici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 281.080 Beneficiati minori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 187.387 Parroci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 327.927 Vicari curati autonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 187.387 Economi spirituali (assegno) . . . . . . . . . . . . . . . L. 117.117

Art. 2

1. I limiti di congrua stabiliti, per il clero contemplato nell'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli spettanti al clero del Pantheon di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, nonche' il limite di congrua previsto negli articoli 56 e 57 del predetto regio decreto n. 227, sono aumentati nelle stesse proporzioni e con la medesima decorrenza di quelli indicati nell'articolo precedente.

2. La percentuale per le spese di culto e' calcolata silla base delle congrue cosi' aumentate.

Art. 3

1. Alla spesa annua di lire 3.050.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1958-59 per lire 1.500.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per lire 1 miliardo e 500 milioni e lire 50 milioni con le entrate derivanti dai prelevamenti rispettivamente dai conti correnti infruttiferi di tesoreria intestati: "Ministero del tesoro - conto frumento estero -" e "Gestione statale prodotti industriali". Per l'esercizio finanziario 1959-60 si provvedera' per lire 3 miliardi a carico dello stanziamento del capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 50 milioni con l'entrata derivante dal prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: "Gestione statale prodotti industriali".

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA