Indennita' di tramutamento agli ufficiali richiamati dall'ausiliaria e destinati in sede diversa dal Comune di residenza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La disposizione contenuta nell'art. 4, lettera b), del regio decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, relativa alla indennita' di tramutamento per le famiglie degli ufficiali dell'Esercito, si applica anche per le famiglie degli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.
Art. 2
1. L'onere annuo di lire 16 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sara' fronteggiato nell'esercizio finanziario 1959-60, per lire 7 milioni mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 147 e per lire 8 milioni con i fondi del capitolo n. 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto: per lire 1 milione con i fondi del capitolo n. 76 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.
2. Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si fara' luogo ad apposita assegnazione.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - TAVIANI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA