Proroga al 30 giugno 1960 del mantenimento in carica dei rappresentanti del personale del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. unico
1. La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominati a seguito delle elezioni indette con il decreto Ministeriale 10 novembre 1956, n. 20 T, e' prorogata al 30 giugno 1960.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA