Modificazione della misura del contributo di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, nella spesa per costruzione di piccoli laghi e relativi impianti di utilizzazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il sussidio di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato sino al 50 per cento della spesa per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari alla utilizzazione dell'acqua invasata destinati alla irrigazione ed alla fertirrigazione dei terreni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI - RUMOR - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA