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Contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma per gli esercizi finanziari 1959-1960 e 1960-1961

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'assegno ordinario annuale di lire un milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, e' elevato a lire 60.000.000, per la durata di due anni, a decorrere dallo esercizio finanziario 1959-60.

Art. 2

1. All'onere di cui al precedente articolo si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1959-60, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - PELLA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA