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Istituzione di ricompense per benemerenze nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituita una ricompensa intesa a premiare coloro che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con altri rilevanti contributi, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo in genere.

Art. 2

1. La ricompensa di cui al precedente articolo consiste in una medaglia d'oro, le cui caratteristiche saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

2. Le ricompense da concedersi in ogni anno non possono superare il numero di 15.

Art. 3

1. Le ricompense sono concesse con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere di una Commissione nominata e presieduta dal Ministro stesso e composta:

  1. 1) dai sottosegretari di Stato al Ministero dei lavori pubblici;

  2. 2) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

  3. 3) da tre presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici scelti dal Ministro;

  4. 4) dal direttore generale dell'A.N.A.S.;

  5. 5) da tre direttori generali del Ministero dei Lavori pubblici, scelti dal Ministro;

  6. 6) dal presidente del Consiglio superiore di sanita';

  7. 7) dal presidente della 3ยช Sezione del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti;

  8. 8) da un rappresentante della Direzione generale delle belle arti del Ministero della pubblica istruzione;

  9. 9) dai due professori universitari titolari di cattedre di architettura o urbanistica, scelti dal Ministro.

2. I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

3. La consegna delle ricompense e dei relativi diplomi verra' effettuata in occasione di solenni ricorrenze.

Art. 4

1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 250.000, si fara' fronte mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento sul capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TOGNI - TAMBRONI MEDICI - GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA