Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: a) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 ed a Nizza il 15 giugno 1957; b) Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:
a) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 ed a Nizza il 15 giugno 1957;
b) Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, al disposto degli articoli 12 e 7 degli Accordi stessi.
Art. 3
1. Le disposizioni del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929 e delle successive sue integrazioni e modificazioni sono estese, in quanto applicabili, ai marchi di servizio destinati a contraddistinguere l'attivita' di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicita', costruzioni, assicurazioni e credito, spettacolo, radio e televisione, trattamento di materiali e simili.
Art. 4
1. Alla tabella c) annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 129, sono aggiunte le seguenti altre classi:
2. 35 - pubblicita' ed affari;
3. 36 - assicurazioni e credito;
4. 37 - costruzioni e riparazioni;
5. 38 - comunicazioni, radio e televisione;
6. 39 - trasporti, depositi di merci;
7. 40 - trattamento di materiali;
8. 41 - istruzione, spettacolo;
9. 42 - servizi diversi non previsti in altra classe.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - PELLA - GONELLA - COLOMBO - TAVIANI RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA