Modifica all'art. 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il terzo comma dell'art. 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, ferme restando le altre disposizioni dello stesso articolo, e' sostituito dai commi seguenti:
"Alle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, procedono i magistrati ispettori da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di cassazione o alla Corte di appello.
Alle stesse ispezioni possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA