Contributo straordinario dello Stato alla spesa per le celebrazioni nazionali del primo centenario dell'Unita' d'Italia da tenersi a Torino nel 1961
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, un Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell'Unita' d'Italia, con il compito di preparare e di organizzare la Mostra storica, la Mostra delle Regioni, l'Esposizione internazionale del lavoro, che avranno luogo in Torino nell'anno 1961, ed altre manifestazioni celebrative sul piano nazionale, secondo un programma da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato ha sede in Torino ed e' fornito di personalita' giuridica di diritto pubblico.
Art. 2
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite, la composizione del Comitato, nonche' le modalita' del suo funzionamento e del controllo.
2. Il presidente ed i membri del Comitato saranno nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 3
1. Il programma ed il regolamento generale dell'Esposizione internazionale del lavoro, in conformita' alle disposizioni della Convenzione internazionale firmata a Parigi il 22 novembre 1928, saranno approvati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.
2. Con decreto dello stesso Ministro sara' nominato il commissario generale del Governo per l'Esposizione.
Art. 4
1. Per gli scopi indicati nell'art. 1 e' autorizzata la spesa di lire 8880 milioni che verra' stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro in quattro esercizi finanziari, in ragione di un miliardo nell'esercizio 1959-60, di 2628 milioni nell'esercizio 1960-61 e di 2626 milioni per ciascuno dei due esercizi successivi.
2. L'assegnazione dei relativi fondi al Comitato nazionale verra' effettuata con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri interessati, in rapporto a ciascuna manifestazione celebrativa.
Art. 5
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, sara' stabilita la data di scioglimento del Comitato.
2. Le eventuali attivita' residue della gestione nonche' le opere di carattere permanente che saranno costruite sono devolute allo Stato.
3. Le predette opere di carattere permanente potranno essere trasferite al comune di Torino o ad altri Enti pubblici, alle condizioni e con le modalita' da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.
Art. 6
1. Tutti gli atti e contratti stipulati dal Comitato nazionale per il raggiungimento dei suoi fini sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti e contratti dello Stato.
2. Gli atti di trasferimento di cui all'art. 5, secondo comma, se effettuati a titolo gratuito, sono soggetti alle imposte ed alle tasse fisse minime di registro, ipotecarie e di voltura catastale.
Art. 7
1. Per le opere relative al riadattamento dei castelli storici del Piemonte e del Museo dell'artiglieria di Torino sono autorizzate le spese di lire 1.100.000.000 e di lire 20.000.000 da iscrivere, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.
Art. 8
1. Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio 1959-60 si provvedera' a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA