Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I beni immobili trasferiti in proprieta' dell'Opera nazionale combattenti a termini degli articoli 14 e seguenti del regolamento legislativo approvato con decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, non possono essere retrocessi, qualora la trasformazione fondiaria sia stata eseguita, anche se con varianti rispetto al relativo piano originario.
Art. 2
1. Agli effetti contemplati nel quarto comma dell'art. 17 del predetto regolamento legislativo, per "richiesta" deve intendersi la istanza che l'Opera nazionale combattenti propone a seguito della decisione del Collegio centrale arbitrale, per ottenere l'emanazione del decreto del Capo dello Stato che trasferisce in proprieta' della Opera stessa gli immobili oggetto della espropriazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - RUMOR - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA