Completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 2500 milioni al fine di provvedere alle esigenze del completamento, dell'aggiornamento e della pubblicazione della Carta geologica d'Italia e dei relativi studi illustrativi.
2. La pubblicazione della Carta geologica e degli studi dovra' avvenire non oltre il 30 giugno 1970.
Art. 2
1. Allo scopo di accelerare i lavori per la esecuzione della presente legge, il Ministero dell'industria e del commercio, ferma restando la competenza di massima attribuita al Servizio geologico dal regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, determinera' - previo parere del Comitato di cui al successivo art. 3 - le procedure piu' idonee, con facolta' di affidare l'esecuzione dei lavori, in tutto o in parte, ad istituti scientifici dell'Universita' italiana, ad enti statali attrezzati per effettuare ricerche geologiche ed a singoli geologi o tecnici specializzati anche estranei all'Amministrazione.
Art. 3
1. Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituito, con decreto del Ministro, il Comitato geologico cui spettano i seguenti compiti:
1) dare direttive di massima ed esercitare l'alta sorveglianza tecnica e scientifica per la formazione della Carta geologica, per i suoi successivi aggiornamenti e per quanto attiene all'attuazione della presente legge;
2) esprimere pareri sui problemi concernenti la geologia del territorio della Repubblica italiana.
2. Il Comitato geologico e' cosi' composto:
a) da tre geologi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
b) da cinque docenti universitari di discipline aventi relazione con la formazione della Carta geologica, designati dal Ministro per la pubblica istruzione;
c) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato permanente;
d) dal direttore generale delle miniere;
e) dal capo del servizio geologico;
f) dal capo del servizio chimico delle miniere;
g) dal direttore dell'ufficio nazionale idrocarburi;
h) da un ispettore generale del servizio delle miniere;
i) da due esperti della materia.
3. I membri di cui alle lettere a), b), i) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tra di essi il Ministro per l'industria e commercio nominera', con suo decreto, il presidente e il vice presidente.
Art. 4
1. Il Ministro per l'industria e commercio riferira' annualmente entro il 30 giugno al Parlamento sullo stato dei lavori per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica.
Art. 5
1. La somma globale di 2500 milioni, di cui all'art. 1, sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 340 milioni nell'esercizio 1960-61 e lire 240 milioni in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1969-70.
2. Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma, potra' essere destinata, a partire dall'anno 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonche' alle spese occorrenti per compensi agli estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sara' annualmente ripartita, con decreti del Ministro per il tesoro, fra i vari capitoli relativi a tali spese dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA