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Concessione di un contributo straordinario di L. 5.000.000 a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare ad integrazione della sovvenzione concessa per l'esercizio finanziario 1958-59

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 ad integrazione della sovvenzione concessa, per l'esercizio finanziario 1958-59, con l'art. 16 della legge 31 ottobre 1958, n. 965.

Art. 2

1. All'onere di lire 5.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA