Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il contributo a favore dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra - previsto dal regio decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 820, modificato dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799, e dalla legge 18 aprile 1951, n. 295 - e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA