Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono organi cartografici dello Stato:
1) l'Istituto geografico militare;
2) l'Istituto idrografico della Marina;
3) la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;
4) l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
5) il Servizio geologico.
2. La cartografia ufficiale dello Stato e' costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.
3. Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.
4. Sulle carte ufficiali e' impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.
Art. 2
1. Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonche' i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici.
2. Sui documenti ufficiali e' impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura.
3. Alla Commissione geodetica italiana e' devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.
Art. 3
1. Nelle Province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purche', a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 2000, N. 367
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 2000, N. 367
Art. 7
1. Salve le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni sulle servitu' militari e quelle di cui al successivo art. 8, sono liberamente consentiti i rilevamenti che riguardino misurazioni per opere di ingegneria, in progetto o in costruzione, o per lavori di agrimensura e di estimo.
2. Tuttavia, allorche' trattasi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o di irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazioni ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzione di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione all'Istituto geografico militare o allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, qualora trattisi di rilevamenti per costruzione di aeroporti privati.
3. Ad opera costruita, la ditta o l'ente costruttori sono tenuti ad inviare all'Istituto geografico militare gli elementi atti ad agevolare l'aggiornamento della cartografia ufficiale.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 10
1. E' fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente art. 7 e nel primo e secondo comma del precedente art. 8 senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 2000, N. 367