Revisione della tabella organica degli operai permanenti delle scuole di polizia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La tabella n. 1 allegata al regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e' sostituita, per quanto concerne la lettera h), con la tabella annessa alla presente legge.
Art. 2
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operai temporanei delle scuole di polizia, che non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di eta', possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti di cui al precedente art. 1.
2. Nella prima attuazione della legge le nomine in ruolo verranno conferite mediante concorso per titoli, entro il numero dei posti fissato, per ciascuna categoria, nella tabella n. 1 allegata alla legge medesima.
3. Una Commissione, nominata dal Ministro per l'interno, composta dal direttore della Divisione personale di pubblica sicurezza, che la presiede, dal direttore della Divisione Forze armate di polizia presso la Direzione generale di pubblica sicurezza e dal comandante della Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, stabilira' l'inquadramento di ciascun salariato temporaneo sulla base dell'anzianita', della capacita' professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto il Guardasigilli: GONELLA