Riordinamento e finanziamento del Centro nazionale di studi leopardiani
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La dotazione annuale in favore del Centro nazionale di studi leopardiani in Recanati, istituito con regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1335, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255, e' elevata a lire 4 milioni a partire dal 1 gennaio 1959.
2. All'onere relativo si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
1. A favore del Centro stesso sara' stanziato, nello stato di previsione della spesa del Ministro della pubblica, istruzione per l'esercizio 1960-61, un contributo straordinario di lire 18 milioni per il ripristino dell'edificio e degli arredi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA