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Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto oceanico di merci assistenziali donate da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi ed inviate in Italia ad altri enti per la distribuzione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 1.137,5 milioni per il rimborso all'Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) dei noli oceanici pagati per il trasporto delle merci donate e inviate in Italia nell'esercizio finanziario 1956-57 e nel primo quadrimestre dello esercizio 1957-58 da organizzazioni assistenziali volontarie statunitensi, ai sensi dello scambio di Note intervenuto tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in data 26 novembre 1948, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174.

Art. 2

1. L'onere di cui al precedente articolo sara' fronteggiato, per lire 825 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e, per lire 312,5 milioni, con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA