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Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1961

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1959 e fino al 31 dicembre 1961 le merci di origine e provenienza dalla Libia elencate nella annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

Art. 2

1. Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato di origine rilasciato o vidimato dalle competenti autorita' italiane in Libia.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - PELLA - TAMBRONI - RUMOR - DEL BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA